Dal 27 settembre 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni sulle pratiche commerciali sleali connesse alla transizione verde, introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825 e recepite in Italia dal D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30.
Le nuove norme modificano il Codice del consumo e rafforzano la tutela dei consumatori, introducendo requisiti più stringenti sulla comunicazione delle caratteristiche ambientali e di sostenibilità di prodotti e servizi.
In particolare, saranno soggette a maggiore attenzione:
- le asserzioni ambientali generiche come “verde”, “ecologico”, “sostenibile”, “green” o “rispettoso dell’ambiente”, che dovranno essere adeguatamente specificate e supportate da elementi verificabili;
- i marchi di sostenibilità, che dovranno essere basati su sistemi di certificazione o istituiti da autorità pubbliche;
- le dichiarazioni relative a future prestazioni ambientali, che dovranno fondarsi su impegni concreti, verificabili e realistici, accompagnati da un piano di attuazione;
- le dichiarazioni di neutralità climatica o riduzione delle emissioni che non potranno essere basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
- le comunicazioni che attribuiscono a un prodotto nel suo complesso un beneficio ambientale riferibile, in realtà, soltanto a una sua componente o fase del ciclo di vita.
La normativa rafforza inoltre gli obblighi informativi sulla durabilità e riparabilità dei beni, prevedendo, ove applicabile, informazioni sulla durata del prodotto, sull’indice di riparabilità, sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e sulle condizioni per la riparazione.
Dal 27 settembre saranno inoltre introdotti avvisi ed etichette armonizzati per rendere più riconoscibili la garanzia legale di conformità e, nei casi previsti, la garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.